Situazione normativa  
Home Page
La Società
Situazione normativa
Modulo richiesta preventivo
Contattaci
LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
(DPR 462/01)

Prima del 23 Gennaio 2002, l’installazione di un nuovo impianto elettrico in un ambiente di lavoro comportava per il legale rappresentante (datore di lavoro) dell’attività, l’obbligo di denuncia dell’impianto di messa a terra e, quando presenti, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Tale denuncia veniva presentata agli Enti Pubblici competenti (ISPESL/ASL/ARPA) tramite appositi modelli (A, B, C). In seguito, gli stessi Enti effettuavano la verifica di conformità degli impianti denunciati, ripetendo la stessa con periodicità stabilita dalle norme in vigore (DPR 27.04.1955 n° 547).
Tuttavia, il gran numero di impianti denunciati connesso a probabili carenze di personale, non consentivano nella maggior parte dei casi la prevista periodicità dei controlli.
Rimaneva comunque a carico del datore di lavoro la regolare manutenzione agli impianti.

Dopo il 23 Gennaio 2002 il quadro normativo viene modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n° 462, che con l'intento di semplificare le procedure, apporta rilevanti novità.

  • l’omologazione degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, coincide ora con la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata dalla Ditta installatrice (Legge del 05.03.1990 n° 46);

  • entro 5 anni dall’emissione della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere ad un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o all’ASL/ARPA la verifica ispettiva dell’impianto di terra e degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
    Gli stessi impianti, se installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico o nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, devono invece essere verificati ogni 2 anni;

  • l’omologazione degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione deve essere richiesta alla ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio.
    Per gli stessi impianti il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere ad un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o all’ASL/ARPA la verifica ispettiva ogni 2 anni.

  • L’obbligo di richiesta di verifica ispettiva scatta anche:
    per i vecchi impianti, a decorrere dalla data dell’ultima verifica eseguita    dall’ISPESL/ASL/ARPA o dalla data di denuncia degli impianti stessi (modelli    A,    B, C);
    per gli impianti mai denunciati.

Già il D.Lgs 626/94, con l’obbligo della valutazione dei rischi, aveva chiamato il datore di lavoro ad assumere un ruolo attivo rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il DPR 462/01 definisce ulteriormente i compiti del datore di lavoro rispetto al rischio elettrico, fissando i tempi entro cui egli deve richiedere le verifiche periodiche di quella parte dell’impiantistica elettrica che ha relazione diretta con la incolumità delle persone ad un Ente “terzo”, sia privato (Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive) che pubblico (ASL/ARPA).

 

RESPONSABILITÀ


Si ritiene utile e nonché doveroso segnalare ai datori di lavoro, quali primi responsabili della sicurezza nei posti di lavoro, le conseguenze che potrebbero scaturire dall’inosservanza del DPR 462/01; esse sono nell’ordine:

  1. la responsabilità civile e penale in caso di incidente causato da mancata verifica.
  2. le sanzioni in caso di controllo delle autorità di pubblica vigilanza (ISPESL, ASL, Ispettorato del Lavoro).
  3. la rivalsa da parte dell’INAIL o l’applicazione di franchigie da parte di compagnie di assicurazioni private in presenza di danno biologico.

Attualmente ,per quanto ci consta, non risulta che le compagnie di assicurazione private neghino il risarcimento per danno derivante alle cose e alle persone da mancata verifica secondo il DPR 462 /01 ; non è dato sapere fino a quando ciò proseguirà o se, come nel caso di danni alla salute provenienti da inquinamento elettromagnetico, nel futuro esse negheranno il risarcimento.

La Phobos snc é a Vostra disposizione per fornire, anche telefonicamente, tutte le informazioni del caso.

 

Scarica il decreto del Presidente della Repubblica.
E` in formato Adobe® Acrobat Reader® (.pdf)    clicca qui per scaricarlo>

Se non disponi di questo programma, puoi scaricarlo gratuitamente cliccando qui

   
Phobos s.n.c. - Via Martiri di Cefalonia, n°1 - 20030 Senago (MI) - Tel. e Fax 02/99.05.01.30