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LE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
(DPR 462/01)
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Prima del 23 Gennaio 2002, l’installazione di
un nuovo impianto elettrico in un ambiente di lavoro
comportava per il legale rappresentante (datore di lavoro)
dell’attività, l’obbligo di denuncia
dell’impianto di messa a terra e, quando presenti,
degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
ed elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
Tale denuncia veniva presentata agli Enti Pubblici competenti
(ISPESL/ASL/ARPA) tramite appositi modelli (A, B, C).
In seguito, gli stessi Enti effettuavano la verifica
di conformità degli impianti denunciati, ripetendo
la stessa con periodicità stabilita dalle norme
in vigore (DPR 27.04.1955 n° 547).
Tuttavia, il gran numero di impianti denunciati connesso
a probabili carenze di personale, non consentivano nella
maggior parte dei casi la prevista periodicità
dei controlli.
Rimaneva comunque a carico del datore di lavoro la regolare
manutenzione agli impianti.
Dopo il 23 Gennaio 2002 il quadro normativo viene modificato
dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001 n° 462, che con l'intento di semplificare le
procedure, apporta rilevanti novità.
- l’omologazione degli impianti di messa a terra
e degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, coincide ora con la dichiarazione di
conformità dell’impianto alla regola
dell’arte rilasciata dalla Ditta installatrice
(Legge del 05.03.1990 n° 46);
- entro 5 anni dall’emissione della dichiarazione
di conformità, il datore di lavoro ha l’obbligo
di richiedere ad un Organismo Abilitato dal Ministero
delle Attività Produttive o all’ASL/ARPA
la verifica ispettiva dell’impianto di terra
e degli eventuali dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche.
Gli stessi impianti, se installati nei cantieri, nei
locali adibiti ad uso medico o nei luoghi a maggior
rischio in caso di incendio, devono invece essere
verificati ogni 2 anni;
- l’omologazione degli impianti elettrici installati
in luoghi con pericolo di esplosione deve essere richiesta
alla ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio.
Per gli stessi impianti il datore di lavoro ha l’obbligo
di richiedere ad un Organismo Abilitato dal Ministero
delle Attività Produttive o all’ASL/ARPA
la verifica ispettiva ogni 2 anni.
- L’obbligo di richiesta di verifica ispettiva
scatta anche:
• per i vecchi
impianti, a decorrere dalla data dell’ultima
verifica eseguita dall’ISPESL/ASL/ARPA
o dalla data di denuncia degli impianti stessi (modelli
A, B, C);
• per gli impianti
mai denunciati.
Già il D.Lgs 626/94, con l’obbligo della
valutazione dei rischi, aveva chiamato il datore di
lavoro ad assumere un ruolo attivo rispetto alla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il DPR 462/01 definisce ulteriormente i compiti del
datore di lavoro rispetto al rischio elettrico, fissando
i tempi entro cui egli deve richiedere le verifiche
periodiche di quella parte dell’impiantistica
elettrica che ha relazione diretta con la incolumità
delle persone ad un Ente “terzo”, sia privato
(Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività
Produttive) che pubblico (ASL/ARPA).
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RESPONSABILITÀ
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Si ritiene utile e nonché doveroso segnalare
ai datori di lavoro, quali primi responsabili della
sicurezza nei posti di lavoro, le conseguenze che potrebbero
scaturire dall’inosservanza del DPR 462/01; esse
sono nell’ordine:
- la responsabilità civile e penale in caso
di incidente causato da mancata verifica.
- le sanzioni in caso di controllo delle autorità
di pubblica vigilanza (ISPESL, ASL, Ispettorato del
Lavoro).
- la rivalsa da parte dell’INAIL o l’applicazione
di franchigie da parte di compagnie di assicurazioni
private in presenza di danno biologico.
Attualmente ,per quanto ci consta, non risulta che
le compagnie di assicurazione private neghino il risarcimento
per danno derivante alle cose e alle persone da mancata
verifica secondo il DPR 462 /01 ; non è dato
sapere fino a quando ciò proseguirà o
se, come nel caso di danni alla salute provenienti da
inquinamento elettromagnetico, nel futuro esse negheranno
il risarcimento.
La Phobos snc é a Vostra disposizione
per fornire, anche telefonicamente, tutte le informazioni
del caso.
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